https://www.ildiariodellavoro.it/patente-a-punti-ecco-le-criticita/
https://www.ildiariodellavoro.it/patente-a-punti-ecco-le-criticita/ ALESSANDRA SERVIDORI
Alessandra Servidori
Patente a punti per il settore edile legge 56/2024 e Formazione in azienda-Legge 2015/2021 prevista dal nuovo accordo tra Conferenza Stato e Regioni …… tutto collegato e Ottobre dovrebbe essere il mese di avvio per contrastare il declino della sicurezza sul lavoro.
Vediamone i punti critici.
La patente a punti è partita dal 1 ottobre come prevede la Legge 56/2024 e osservando il parere del Consiglio di Stato non si può non essere d’accordo e contemporaneamente ci domandiamo se in materia di formazione la legge 2015 del 2021 che declina i cambiamenti per la sicurezza soprattutto in materia di formazione ( fondamentale per prevenire i rischi e gli incidenti,nonché le malattie professionali) avendo avuto nel maggio scorso finalmente la predisposizione della bozza di Nuovo Accordo la Conferenza Stato Regioni da parte del Ministero del lavoro possiamo sperare di una veloce (?) approvazione almeno per cercare di capire come contribuire a muoverci concretamente per ottemperare in modo adeguato e utile alla potente e condivisibile sollecitazione del Presidente Mattarella .
Patente a punti : il Consiglio di Stato ha sollevato opportunamente il requisito della colpa grave del datore di lavoro per la sospensione dell’impresa edile in caso di infortunio grave. La colpa grave non è definita nel Codice penale. E semmai a formularla è il giudice. Come fa l’ispettore del lavoro, che interviene subito dopo il fatto, a decidere se si tratta di colpa grave? Sulla base di quali elementi, con quale autorità e seguendo quali procedure?Personalmente faccio notare che in caso di sospensione, che è verso l’impresa edile e non verso l’attività, l’ispettore del lavoro dovrebbe assumersi la responsabilità di sospendere imprese anche di notevoli dimensioni, con la conseguenza di contenzioso e danni per l’impresa e per l’occupazione.La legge è applicabile ai cantieri temporanei o mobili, ma non al settore altrettanto pericoloso degli appalti cosiddetti intraziendali, affidati da un datore di lavoro all’interno della propria azienda. Ne consegue che l’obbligo di verificare il possesso della patente a punti da parte di imprese e lavoratori autonomi non fa mai capo ai datori di lavoro committenti di appalti intraziendali. Se si crede nell’efficacia di questa legge, bisognerebbe invece renderla applicabile in tutti i settori.Certo, la legge n. 56/2024 stabilisce che le disposizioni concernenti il campo di applicazione della patente “possono essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative”. Ma si tratta di un eventuale, decreto ministeriale di cui per giunta non viene stabilita la data di emanazione.Per i lavoratori autonomi che sono tanti in edilizia e anche in altri settori Imprese e lavoratori autonomi sono tenute ad essere in possesso della patente a punti solo se operano nei cantieri temporanei o mobili, ma non se operano negli appalti intra-aziendali. E l’obbligo di verificare il possesso della patente da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi non fa mai capo al datore di lavoro committente degli appalti intra-aziendali, ma fa capo soltanto al committente (o al responsabile dei lavori) nei cantieri temporanei o mobili. Si cita poi l’’adempimento da parte dei lavoratori autonomi degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 81 del 2008. Peccato che all’articolo 21 il decreto 81 dica che “i lavoratori autonomi hanno la facoltà di formarsi”. Per i lavoratori autonomi all' articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26”, e che, in base all’art. 21, i lavoratori autonomi, “relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali”. Sono convinta che sia giusto perlomeno inserire una formula che contempli la verifica da parte dell’INL della partecipazione del lavoratore autonomo a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte? Altrimenti, si espone lo stesso lavoratore autonomo, ma anche gli eventuali lavoratori delle imprese esecutrici compresenti, a una situazione potenzialmente pericolosa, in quanto può accompagnare all’interno del cantiere un soggetto sprovvisto di requisiti formativi indispensabili per garantire la sicurezza.Ancora: abbiamo il problema del documento della valutazione dei rischi ( DVR) è una formulazione atta a ricomprendere le ipotesi in cui il DVR risulti, sì, elaborato e dunque posseduto dal datore di lavoro, ma sia per le più diverse ragioni incompleto, insufficiente, inadeguato, generico, non veritiero, e, dunque, a ben vedere, proprio le ipotesi che abitualmente emergono nella prassi come causa d’infortuni? La lettera della norma induce a rispondere di no. Con la preoccupante conseguenza che si apre la strada al rilascio della patente a punti anche in casi in cui il datore di lavoro abbia sostanzialmente violato un obbligo fondamentale come la valutazione dei rischi. E non è facile accontentarsi di una verifica - certo meno impegnativa, ma puramente formale - da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in sede di rilascio della patente a punti. Ancora sul rilascio della patente : il committente o il responsabile dei lavori verifica il possesso della patente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi”. E non dunque delle imprese affidatarie. È vero che, tra le condizioni necessarie per il rilascio della patente, l’art. 29, comma 19, indica il “possesso del certificato di sussistenza dei requisiti previsti per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici dall’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (certificato comunemente denominato documento unico di regolarità fiscale - DURF) comunque sarebbe utile specificarlo all’inizio della procedura.E dobbiamo considerare che torna continuamente il distinguo letterale tra imprese affidatarie e imprese esecutrici. E l’omessa menzione delle imprese affidatarie sorprende ancora di più, ove si tenga conto che le imprese affidatarie hanno gli obblighi previsti dal TU 81.Problema delicato e legato alla formazione che pervade tutta la legge è è quello che riguarda le condizioni per il rilascio della patente a punti. Anzitutto, l’adempimento da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. Per cominciare, oggi come oggi, l’adempimento degli obblighi formativi da parte del datore di lavoro è tanto atteso quanto ancora non in possesso definitivamente di nessuno, visto che è condizionato al Accordo Stato-Regioni che deve essere sottoscritto in Conferenza Stato Regioni e ad oggi non sappiamo se e quando sarà pubblicato e in GU e ancora prima ovviamente sottoscritto questo provvedimento : è in agenda ? E’ importantissimo ciò che prevede la legge 215 / 2021 che stabilisce fondamentali obblighi sia per il datore di lavoro che per il preposto che per i dipendenti e addirittura stabilisce i contenuti della formazione e le modalità.
Per contrastare gli incidenti sul lavoro oltre alla revisione della legge sulla “patente a punti” l’importanza di estenderla a tutti i settori, oltre alla necessità di garantire la formazione ai lavoratori somministrati prima dell’inserimento nel posto di lavoro, il controllo degli organi di vigilanza che non funzionano, per mancanza di formazione adeguata e personale, e la necessità di intervenire in quanto la giustizia penale in materia di sicurezza sul lavoro non fa più paura a nessuno ed è per questo che mi pare saggio istituire per questioni di qualità ed efficienza dei controlli e delle indagini, una Procura distrettuale e nazionale sul lavoro con magistrati specializzati, che possano andare oltre i confini di ciò che è successo. Ad esempio, se si verifica un incidente su un ponte, oltre a svolgere l’indagine sul caso specifico la Procura in questione potrebbe andare a vedere anche lo stato di salute degli altri ponti in Italia. Sappiamo consapevolmente che si sta sviluppando, tra le imprese meno attente la sensazione che le leggi ci sono, ma non vengono applicate. E, tra le vittime e i loro parenti, un senso di giustizia negata.