Statuto TutteperItalia
Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale e partecipazione democratica politica “TUTTE PER ITALIA”.
Art. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE
1) Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, nr 383 e delle norme del Codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione di Promozione Sociale e partecipazione democratica politica denominata “Tutte per Italia”.
2) Essa ha sede NAZIONALE a _BOLOGNA Viale Carducci 50-40125 . Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all’interno dello stesso comune. E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la Sede Legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell’Assemblea dei soci. L’associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimenti di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta. La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 2 – SCOPI E ATTIVITA’
1) L'Associazione non ha scopo di lucro e si attiene ai principi della democraticità della struttura elettiva e gratuità delle cariche sociali, si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati. Si propone in particolare di:
a) Tutelare i diritti e gli interessi delle donne attraverso la costituzione di un movimento associativo che nelle sue articolazioni e funzioni aggreghi e definisca una struttura di azione incisiva e democratica e abbia una connotazione di governance politica ;
b) Rivalutare il ruolo della donna nei settori:
- Economia: attraverso la costruzione con passione e competenza di un nuovo modello di economia, società, sviluppo che rappresenti un riferimento per una nuova casa comune della Repubblica italiana proponendo un modello macroeconomico che indichi, accanto ai sacrifici necessari al non rinviabile risanamento del debito pubblico, anche l’equa ripartizione dei relativi pesi e delle politiche di inclusione, tutela sociale, di economia. Ciò si rende necessario per dare ai cittadini ed alle cittadine il senso dell’utilità e della condivisione dei loro sacrifici con la fondata convinzione di stare tutti operando per un futuro e per un’Italia migliori.
Un’Italia dove siano rimossi tutti i privilegi sia garantita la valorizzazione di tutte le necessarie politiche di sviluppo per liberare la creatività e le capacità dell’ingegno italiano e delle idee delle donne italiane. Noi crediamo nella possibilità di costruire un movimento che si caratterizzi per saper individuare e realizzare soluzioni concrete che diano risposte ai fatti dell’economia, del lavoro, dell’impresa, al progresso civile e sociale, ai diritti (ed ai doveri ad essi correlati) delle persone in ogni loro qualità, dei corpi intermedi della società, alla partecipazione democratica e alla responsabilità effettiva dei cittadini e delle cittadine ALLA PARTECIPAZIONE POLITICA.
- Lavoro: attraverso corsi e incontri, divulgazione di informazione/formazione e valorizzazione dei profili professionali femminili nazionali e locali e collaborazioni con Atenei, Associazioni, Fondazioni,Enti comunitari e internazionali ;
- Cultura: organizzazione di dibattiti, seminari, documentazione su tematiche di interesse generale, uso di indagini per il rivelamento di problematiche emergenti; collegamenti con altre associazioni in particolare di donne e partnership nazionale e internazionale;
- Servizi: Attività informative e formative, promuovere l'istituzione di aggregazioni sociali e di forme di partenariato e cooperative di impegno sociale, culturale, imprenditoriale, economico, professionale.
c) Rivalutare e promuovere e divulgare idee ed esperienze di imprenditoria e creatività innovative anche in un’ottica di sostegno all’imprenditorialità.
d) Promuovere insieme la presenza femminile e il suo peso nella politica e negli enti.
e) Valorizzare la presenza delle donne nelle istituzioni ed in politica, l'inserimento di candidate nelle competizioni elettorali e quindi nelle liste.
f ) Tutte per Italia ha aderito “all’Accordo di azione comune per la democrazia paritaria”.
Art. 3 – SOCI
1) Il numero degli aderenti è illimitato.
2) Premessa per l’adesione è CONDIVIDERE il cartello di Fondazione di Tutte per Italia del giugno 2013.
3) Possono diventare soci le donne e gli uomini che si impegnano attivamente alla gestione dell'attività DELL’associazione e che concretamente svolgono lavoro di sviluppo e implementazione dell’attività della medesima.
4) Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo, che provvede all’ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente.
5) Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
6) Contro l’eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre appello all’assemblea.
7) I/le soci devono corrispondere il contributo sociale nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni esercizio; tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente e con le quote definite. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno, mediante lettera raccomandata A.R. oppure tramite raccomandata a mano protocollata indirizzata al consiglio direttivo esecutivo saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale. La quota di Associazione per il primo anno 2014 è fissata in € 100,00 (dicasi cento/00 euro) per i soci aderenti, € 50 (dicasi cinquanta/00 euro) per i sostenitori, € 20 (dicasi venti/00 euro) per i simpatizzanti.
8) La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o esclusione; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; l’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:
a) mancato versamento della quota associativa per 4 mesi;
b) comportamento contrastante con gli scopi associativi;
c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.
9) La quota associativa non è intrasmissibile.
10) Tutte le prestazioni ed attività dei soci sono gratuite personali e spontanee, ai soci è riconosciuto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e preventivamente concordate con il consiglio direttivo.
11) Gli/le aderenti hanno diritto a partecipare alla vita Associativa, ad essere eletti alle cariche sociali, alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'organizzazione. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.
ART.4 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
1) I soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;
c) a versare la quota associativa di cui al precedente Art.3.
I soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative.
2) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.
Art. 5 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE:
Sono organi dell’associazione:
a) Il Consiglio direttivo dei/delle soci Fondatori;
b) L’assemblea delle socie e dei soci;
c) Il Presidente.
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.
Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.
1) IL Consiglio Direttivo
a) Il Consiglio Direttivo è composto da Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario/a e dai soci/e promotori nel numero di tre -3- membri eletti dall'Assemblea dei Soci promotori per la durata di tre anni.
b) In caso di dimissioni o decesso di un membro, il consiglio direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima riunione annuale.
c) Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno un Presidente un vice presidente, un/a segretario ed un tesoriere
e) Il Consiglio direttivo dura in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
f) Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il/la Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo ed all'ammontare delle quote sociali.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede: Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente in sua assenza dal vice-presidente in assenza di entrambi dal più anziano delle presenti.
Delle riunioni verrà redatto su apposito libro, il relativo verbale scritto verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.
g) Il Consiglio direttivo è investito dai più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
2) L’assemblea dei soci
a) I soci sono convocati in assemblea dal consiglio direttivo esecutivo almeno una volta l'anno mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione contenente l'Ordine del Giorno diretta a ciascun socio.
b) L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto su tutto quant'altro ad essa demandato o per legge o per statuto.
c) Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i soci e in regola con il pagamento della quota annuale associativa.
d) L'assemblea e presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal vice-presidente. Spetta al presidente dell'assemblea di costatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige il verbale firmato dal presidente e dal segretario. Le delibere sono valide con il consenso della metà più una dei soci presenti. I verbali delle assemblee vengono redatti dalla segretaria su apposito libro conservato a cura del consiglio direttivo. Ogni socio ha potere di voto secondo l'art, 2532 comma 2 Codice Civile.
e) Il/la Tesoriere cura la riscossione delle entrate correnti e il pagamento delle piccole spese di economato, la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che riguardano il sevizio affidato. Inoltre oppone la propria firma insieme al presidente al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo.
3) Il Presidente
1) Al Presidente, eletto dall’Assemblea dei soci, spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, stipula i contratti e firma la corrispondenza, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio direttivo; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del consiglio direttivo salvo ratifica da parte di questa ultima in prima convocazione. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente o, in assenza, al membro anziano.
2) Il Presidente e in sua assenza il vice-presidente sono legalmente autorizzati a riscuotere qualsiasi somma, sottoscrivere mandati o quietanze, erogata a favore dell'Associazione da Enti Pubblici o privati. Sono inoltre autorizzati a sottoscrivere in nome e per conto dell'Associazione qualsiasi pratica di apertura o chiusura di conto correnti presso istituti di credito o uffici postali. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per attività inerenti l'Associazione.
ART. 6 BILANCIO
1) Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all’Assemblea dei soci per la relativa approvazione.
2) Il bilancio consuntivo si compone di un rendiconto economico-finanziario relativo all’esercizio sociale che va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere approvato a maggioranza dall’Assemblea entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo .
3) Il bilancio preventivo, è approvato a maggioranza dall’Assemblea dei soci entro e non oltre il 30 giugno dell’anno a cui si riferisce.
4) I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i 15 giorni precedenti le Assemblee che li approvano, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.
5) E’ fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite.
6) L’eventuale avanzo di gestione deve essere interamente destinato alla realizzazione delle finalità Istituzionali di cui all’Articolo 2.
Art.7 – RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE
1) Le risorse economiche e il patrimonio dell’associazione, utilizzabili unicamente per l’esercizio delle sue attività statutarie, sono costituiti da :
a) quote e contributi degli associati erogazioni liberali degli associati e di terzi;
b) eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati;
c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti e di Istituzioni pubblici;
d) contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell’Associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
2) Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma sopra citato non può essere ripartito fra i soci né durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento.
3) Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili comunque conquistati dall'introito delle quote sociali, da parte di Enti o privati, da redditi patrimoniali. Il patrimonio dell'Associazione dev'essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi prefissati dall'atto costitutivo. E' fatto esplicito divieto distribuire, anche in modo indiretto utile e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'ente viene devoluto ad associazioni con finalità analoghe, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, legge 23.12.1996 n. 662. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione di volontariato, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, cosi come previsto dall'art. 5 , comma 4, della legge n. 266 del 1991.
ART 8 – RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE
1) L’Associazione risponde , con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni stipulate.
2) L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’Associazione stessa.
ART.9 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
1) In caso di scioglimento dell’associazione, l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati , determinandone gli eventuali compensi.
2) Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART.10 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di leggi vigenti in materia di associazioni sportive dilettantistiche e di promozione sociale.