ABILITA' RESIDUE - La frontiera del poter fare
Alessandra Servidori www.il sussidiario.net
La riforma della non autosufficienza coinvolge anche la questione delle cd abilità residue che sono tutto ciò che la Persona è in grado di fare in autonomia, cioè senza l’aiuto di altri . La norma sulle abilità residue per le persone con disabilità e dsa che è divenuta legge con il decreto del 30 aprile 2022 n. 36 con riferimento al procedimento per l’assunzione del personale non dirigenziale del dlgs 165/2001 forse per carenza di personale non formato adeguatamente in materia per la redazione dei bandi concorsuali, è quasi non attuata. Attualmente a livello Europeo la valutazione delle abilità residue finalizzata al reinserimento lavorativo viene affrontata necessariamente in équipe in quanto le problematiche sono vaste e riferibili non solo alla mancata abilità o partecipazione delle persone da esaminare, ma anche alle caratteristiche specifiche del posto di lavoro; gli aspetti strettamente legati alla clinica rappresentano quindi solo una parte della complessa valutazione. Negli Stati Uniti invece si è sviluppata una vera e propria gara nel ricercare e validare varie metodiche per la valutazione delle FCE (Functional Capacity Evaluation); segnalo che numerosi siti internet vendono a caro prezzo metodiche ed apparecchiature, per lo più di tipo isocinetico o software sofisticati, che garantiscono una precisa valutazione di alcuni segmenti corporei o delle capacità attitudinali dei soggetti esaminati per un determinato tipo di lavoro: i motivi di tanto interesse sembrano però essere di natura economica più che filantropica. In Italia, e in Italia all’INAIL, nell’ambito del “Collocamento mirato” (ricollegato al Decreto Presidenziale del 13/01/2000 ), è stato varato un protocollo d’intesa tra INAIL e CONFINDUSTRIA. L’INAIL ha istituito presso ciascuna sede territoriale una équipe costituita da: MEDICO LEGALE MEDICO SPECIALISTA DELLA PATOLOGIA MEDICO DEL LAVORO ASSISTENTE SOCIALE L’équipe si può avvalere di altre eventuali professionalità quali lo psicologo, il fisiatra, l’architetto, l’esperto in tecnologie riabilitative e/o di consulenze specialistiche interne . Inoltre si raccorda con le strutture socio/sanitarie coinvolte nel progetto di reinserimento lavorativo . Nel 2022 sempre Inail ha emanato linee guida in materia di collocamento mirato che rappresentano però meri strumenti di indirizzo a livello nazionale aziendale che pur riconoscendo che la materia è di competenza regionale ha l’obiettivo di dare un orientamento e un supporto. Il danno, la disabilità e l’handicap sono i pilastri fondamentali della riabilitazione, i concetti essenziali attorno ai quali si sviluppa il lavoro di tutti i settori preposti alla diagnosi, cura e reinserimento nel mondo del lavoro e nell’ambito della società delle persone che risultano affette da una menomazione. Nel campo riabilitativo e sociale negli ultimi anni abbiamo assistito ad una sorta di rivoluzione di tipo sia concettuale sia per quanto riguarda il tipo di approccio nei confronti delle persone che necessitano di un aiuto medico e/o sociale. La prima differenza si nota nel titolo della classificazione; i termini “Disabilità” ed “Handicap” sono stati sostituiti rispettivamente da “Attività” e “Partecipazione”. La ragione di questo cambiamento è stata di eliminare completamente la connotazione negativa legata alla terminologia precedente e ha una stretta connessione con il commento che la settimana scorsa ho affrontato su questo sito in merito per esempio al PAI piano assistenziale cioè il Progetto assistenziale individualizzato e successivamente nell’ambito dell’applicazione della Legge sulla non autosufficienza il cd Progetto di vita. Seguire lo sviluppo della Riforma- decreto legislativo 3 maggio 2024 n. 62 sulla disabilità -è un impegno costante anche perché fondamentale la composizione e le funzioni delle unità valutative multidimensionali preposte all’elaborazione del progetto di vita. In linea generale l’unità valutativa multidimensionale è delineata tentando un punto di equilibrio tra il fine di ottenere una partecipazione larga, estesa e plurale e multidisciplinare nel predisporre l’insieme dei sostegni e delle tutele assistenziali, e – per converso – l’obiettivo di non rendere le commissioni organismi pletorici e dunque di difficile e lento funzionamento. E nel decreto mille proroghe però l’avvio strutturale è rimandato al 2027 rispetto al 2026 previsto.