Istruzioni per l'uso 2 :CIG e decreto sosetgni
Alessandra Servidori Istruzioni per l'uso 2: Cassa integrazione e decreto sostegni 2021- 9 Maggio
Per far fronte all’emergenza COVID-19, il governo Draghi è intervenuto nel corso degli ultimi mesi con una serie di provvedimenti emergenziali al fine di introdurre una serie di misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese.
Tra gli interventi in materia di lavoro sono state previste tutele a sostegno del reddito per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, mediante l’utilizzo esteso della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga, nonché il divieto di licenziamenti per motivi economici.
Il DL n. 41/2021, ha introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica e alcune importanti modifiche al sistema di trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali.
Le principali novità aggiornate con il decreto legge 22.3.2021, n. 41. Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”
Punti salienti e le novità che riguardano le CIGO richiesta per ragioni strettamente connesse all’epidemia da COVID-19: con il decreto Sostegni vengono concesse altre 13 settimane da fruire tra il 1° aprile e il 31 giugno 2021; la CIGO COVID-19 è gratuita. Nessun contributo addizionale è dovuto all’azienda; l'estensione dell’integrazione riguarda tutti i dipendenti in forza all'azienda che ne faccia richiesta con causale "COVID-19" al 4 gennaio 2021 a prescindere dall’anzianità e tipologia contrattuale (con l’eccezione dei lavoratori in somministrazione cui spetta un trattamento ad hoc); risultano sospesi i limiti normalmente previsti di 52 settimane nel biennio mobile, di 24 mesi nel quinquennio mobile di 1/3 delle ore lavorabili; viene confermata l’estensione della possibilità di fare domanda anche alle aziende che hanno già ottenuto la cassa integrazione ordinaria con altra causale (precedenti autorizzazioni o domande non definite vengono annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti; i periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste);invariate le modalità per la richiesta e per l’erogazione dell’indennità (può essere erogata tramite conguaglio su UNIEMENS oppure mediante pagamento diretto del lavoratore da parte dell’INPS).
Assegno ordinario
Si tratta di una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di Integrazione Salariale (FIS). Semplificando, spetta dunque alle imprese con più di 5 lavoratori che non abbiano normalmente diritto alla CIGO, a carico dei Fondi di Solidarietà istituiti presso l'INPS dalle diverse Categorie o del Fondo di Integrazione Salariale per le categorie che non l'abbiano istituito. Caratteristiche e modalità gestionali sono sostanzialmente le stesse previste per la cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale” (compreso l'obbligo di esame congiunto con le organizzazioni sindacali, inizialmente escluso dal decreto "Cura Italia"). Anche l’assegno ordinario viene erogato con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro: il pagamento diretto dei lavoratori, da parte dell'INPS, può essere autorizzato su richiesta della azienda nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie debitamente documentate dalla stessa.Il decreto Sostegni concede altre 28 settimane da fruire nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.Viene abolito il pagamento del contributo addizionale, mentre non si tiene conto del tetto contributivo aziendale.
Cassa integrazione in deroga COVID-19
Spetta a tutte le imprese che non abbiano accesso a nessuno degli ammortizzatori sopra elencati, come ad esempio quelle operanti nel Terzo Settore, nonché gli Enti Religiosi riconosciuti civilmente. Entità, modalità e durata sono analoghe a quelle previste per la CIGO con causale COVID-2019. Alcune precisazioni, anche a seguito delle ultime novità legislative si rendono tuttavia necessarie: la richiesta va ancora rivolta alla Regione, anche se si sta pensando a una procedura centralizzata all’INPS;il pagamento dell’indennità avviene esclusivamente con versamento diretto da parte dell’INPS. Anche in questo caso il decreto Sostegni concede una proroga di ulteriori 28 settimane, fruibili nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.Tuttavia, nonostante la proroga delle settimane di CIG, è emerso un problema: che le ulteriori settimane concesse dalla Legge di Bilancio 2021 non avrebbero coperto integralmente il mese di marzo 2021, terminando il giorno 28 del predetto mese. Infatti, il DL Sostegni, riconosce le ulteriori 13 settimane a partire dal 1° aprile lasciando, dunque, scoperte le giornate dal 26 al 31 marzo 2021 e generando quindi una situazione di incertezza tra le imprese che, nel dubbio, hanno assunto comportamenti diversi.
C’è infatti chi ha scommesso in una modifica della norma prevedendo in ogni caso il pagamento della cassa integrazione e chi, invece, ha coperto le assenze dei lavoratori con ferie e permessi.L’Istituto, ricevuto parere conforme dal Ministero del lavoro, anticipando una imminente circolare di chiarimento in materia, ha puntualizzato che le 13 settimane del DL Sostegni comprendono i periodi decorrenti dalla settimana in cui è collocato il 1° aprile 2021 consentendo di estendere la copertura della cassa Covid-19 anche ai giorni lavorativi del 29, 30 e 31 marzo.
Su queste situazioni l’INPS dovrà esprimersi per individuare delle soluzioni semplificate ed automatizzate che consentano alle aziende ed agli studi professionali di recuperare le suddette giornate senza dover riaprire gli stipendi di marzo.In attesa di conoscere le indicazioni dell’INPS, ci sono sostanzialmente due nodi da sciogliere.*Il primo è nei confronti dei lavoratori; si può gestire nella prima busta paga utile (probabilmente di maggio), in cui il datore di lavoro può stornare le giornate di ferie e permessi riconoscendo contestualmente le giornate di cassa integrazione (salvo il caso di pagamento diretto).*Il secondo è nei confronti dell’INPS; si può risolvere utilizzando l’Uniemens di maggio per compilare la sezione di rettifica dei mesi precedenti (indicando quello di marzo) riportando le giornate di cassa integrazione. Tutto ciò senza dover presentare nuovamente la denuncia previdenziale del mese di marzo.Una cosa è certa, queste rettifiche non giovano a chi, quotidianamente, deve elaborare i cedolini paga.L’INPS, infatti, ha ampiamente dimostrato di non essere in grado di gestire telematicamente tali situazioni, compromettendo la regolarità contributiva delle aziende che necessitano dei DURC regolari per poter contare sulla puntualità dei pagamenti da parte dei clienti.Ogni modifica contributiva, fa scaturire l’emissione di una nota di rettifica, che deve essere gestita tramite cassetto previdenziale e con le tempistiche di un Ente che è in grande difficoltà .