Innovazione e Pari Opportunità
a cura di Alessandra Servidori
RUBRICA Innovazione e Pari Opportunità
-NUOVA PROFESSIONALITA -bimestrale di studi e orientamenti per l’integrazione tra scuola e lavoro e per l’apprendistato formativo
Settembre/Ottobre 2019
Parità di trattamento sul lavoro. La recente evoluzione del diritto internazionale
Il 21 Giugno 2019 a Ginevra si sono celebrati i 100 anni dell’Oil e nella Risoluzione
sottoscritta da tutti i rappresentanti dei Paesi aderenti un impegno importante
è stato assunto in materia di raggiungimento di una parità di trattamento sul
lavoro, attraverso un’agenda, con regolare valutazione dei progressi compiuti,
che «assicura la parità delle opportunità, la partecipazione e la parità di
trattamento, tra cui la parità di retribuzione per uomini e donne per lavoro
di pari valore; consente una più equilibrata ripartizione delle responsabilità
familiari; prevede la possibilità per il raggiungimento di un migliore equilibrio
tra vita e lavoro, consentendo ai lavoratori e i datori di lavoro di concordare
soluzioni, garantire la parità di opportunità e di trattamento nel mondo del
lavoro per le persone con disabilità, così come per altre persone in situazioni
vulnerabili».
La recente Risoluzione Oil consolida la Direttiva del Parlamento europeo del
4 Aprile scorso sul work-life balance sulla quale dal 2008 si stava discutendo
e solo nel 2017 si era arrivati ad una proposta unificante poiché c’era una
divergenza sostanziale sull’impostazione degli orientamenti per concedere
congedi sia parentali che genitoriali uniformando così il trattamento per i 27
paesi aderenti alla Comunità Ue.
Il Parlamento ha varato e approvato in via definitiva orientamenti nella direttiva
che stabiliscono prescrizioni minime relative al congedo di parità, al congedo
parentale e al congedo per prestatori di assistenza e a modalità flessibili per
i lavoratori che sono genitori o prestatori di assistenza i cd caregiver. Gli Stati
membri hanno tre anni di tempo per adeguare le proprie legislazioni e nella
direttiva sulla parità di genere ed equilibrio tra attività professionale e vita
familiare sono riaffermati i principi 2 e 9 del pilastro europeo dei diritti sociali. La
direttiva individua una combinazione di misure volte a ridurre le discriminazioni
di genere in ambito famiglia/lavoro. Questi i principi fondamentali:
- congedo di maternità: misure non legislative volte a rafforzare l’applicazione
delle attuali norme a tutela delle lavoratrici madri ed il ricorso a soluzioni agevolative di orario di lavoro (compresi spazi e pause per allattamento);
- congedo di paternità: introduzione di un diritto individuale di 10 giorni
lavorativi, retribuiti almeno al livello del congedo per malattia;
- congedo parentale: dutilizzo flessibile quattro mesi di congedo non trasferibile
tra genitori, retribuzione di quattro mesi almeno pari al congedo per malattia;
- congedo per i prestatori di assistenza: introduzione di un diritto individuale di
5 giorni lavorativi all’anno, retribuiti almeno al livello del congedo per malattia;
- modalità di lavoro flessibili: diritto per i genitori di bambini fino a 12 anni e per
caregiver di chiedere flessibilità oraria, di calendario o di luogo di lavoro.
Attualmente in Italia il congedo di paternità obbligatorio è di cinque giorni, più
uno facoltativo in sostituzione di quello della madre. Entro tre anni, dunque, il
congedo di paternità dovrà adeguarsi ai nuovi requisiti minimi: almeno dieci
giorni lavorativi, retribuzione minima pari all’indennità di malattia, utilizzo nel
periodo di nascita del figlio (gli Stati membri possono decidere se dopo la nascita
o anche periodi antecedenti). Spetta anche al secondo genitore equivalente (nel
caso di coppie omosessuali) e deve essere concesso a prescindere dallo stato
civile o di famiglia, come definito dal diritto nazionale. Le legislazioni nazionali
potranno stabilire altri dettagli: frazionabilità, periodi alternati, tempo parziale.
Novità anche in materia di congedo parentale: sale a due mesi il periodo minimo
non trasferibile da un genitore all’altro, «al fine di incoraggiare i padri a fruire
del congedo parentale, pur mantenendo il diritto di ciascun genitore ad almeno
quattro mesi di congedo parentale». La direttiva propone di sancire anche il
diritto a un utilizzo flessibile del congedo, la cui retribuzione è pari al almeno al
livello del congedo per malattia. Infine, c’è una norma sui caregiver (i famigliari
che hanno cura dei propri congiunti), in base alla quale ogni lavoratore (uomo o
donna) ha diritto ad almeno 5 giorni all’anno di permesso per assistere parenti
o familiari malati e un periodo di congedo dal lavoro in caso di malattia grave
o di dipendenza di un familiare. Abbiamo due orientamenti che aiuteranno i
vari stati a procedere, investendo soprattutto sul welfare.
Ma il Parlamento italiano è assolutamente nebuloso sia sui provvedimenti in
materia di work-life balance sia sui caregiver e nel ddl (AS 1338) che reca il
titolo “Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di
lavoro’’ si sarebbe dovuto ispirare e poi uniformare alla Risoluzione Oil e alla
Direttiva Ue. Ma questo ddl che ha l’obiettivo «di creare un sistema organico
di disposizioni in materia di lavoro per rendere più chiari i princìpi regolatori
delle disposizioni già vigenti e costruire un complesso armonico di previsioni
di semplice applicazione» ha una vaghezza nella delega che lascia moltissimi
dubbi e soprattutto non ha intenzione di chiarirli.
Alessandra Servidori
Università di Modena e Reggio Emilia