Ultima riflessione sulla settimana europea prevenzione salute e sicurezza sul lavoro
Alessandra Servidori
Rimaniamo sulla valutazione dei rischi
Occorre delimitare meglio l’ambito della collaborazione del Medico Competente alla VdR, per coordinare le diverse disposizioni del TUSSL con cui la nuova norma si va ad intersecare.
L’art.29, c.1, TUSSL vincola il DdL a valutare i rischi ed elaborare il DVR “in collaborazione con il RSPP e con il MC nei casi di cui all’art.41”, cui si aggiunge ora la nuova ipotesi – sia pure in modo implicito, perché il punto non è stato modificato. Diversamente, si dovrebbe concludere che in questo caso il MC non abbia alcun obbligo di collaborazione – conclusione che, oltre a non essere sostenuta dal TUSSL, delineerebbe una nuova figura: un MC «a responsabilità limitata». La discrasia appena sottolineata è innegabile.
Il precetto di collaborazione non può essere eluso dal DdL pre-confezionando una VdR, ed un DVR, cui il MC debba aderire passivamente (es. per mera «presa visione»), men che meno sulla necessità di sorveglianza sanitaria, che – vedremo – è propriamente un “insieme di atti medici”.
L’obbligo di collaborazione del MC (nel senso della parallela disposizione dell’art.25, c.1, lett.a) è stato così delimitato dalla Commissione Interpelli, per la quale va inteso “inteso in maniera attiva; in sintesi il medico competente, prima di redigere il protocollo sanitario deve avere una conoscenza dei rischi presenti e […] collaborare alla valutazione dei rischi. Qualora il medico competente sia nominato dopo la redazione della valutazione dei rischi, subentrando ad un altro medico competente, deve provvedere ad una rivisitazione della valutazione stessa previa acquisizione delle necessarie informazioni da parte del datore di lavoro e previa presa visione dei luoghi di lavoro, per gli aspetti di competenza. L’eventuale mancata collaborazione del medico competente può essere oggetto di accertamento da parte dell’organo di vigilanza”. Il DdL “deve richiedere la collaborazione […] sin dall’inizio del processo valutativo, a partire dalla scelta dei metodi da adottare […]”[2].
Sull’obbligo si è pronunciata anche la Suprema Corte affermando che il MC “[…] assume elementi di valutazione non soltanto dalle informazioni che devono essere fornite dal datore di lavoro, quali quelle di cui all’art.18, c.2, ma anche da quelle che può e deve direttamente acquisire dì sua iniziativa, ad esempio in occasione delle visite agli ambienti di lavoro di cui all’art.25, lettera I) o perché fornitegli direttamente dai lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria o da altri soggetti”. Tale obbligo, dunque, percorre due distinte traiettorie: l’una ad impulso del DdL (in assenza del quale il MC si trova in una situazione difficile, ma incolpevole); l’altra di iniziativa, che si basa su informazioni acquisite autonomamente, di cui deve rendere partecipe il DdL, se non vuole versare in colpa.
Possiamo concludere che la rivalutazione dei rischi ad opera del MC appena nominato ex art.14 è un atto non solo opportuno, ma assolutamente dovuto – un’altra ipotesi di “comma 22”.
Ma cos’è la sorveglianza sanitaria? Un contributo chiarificatore giunge dalla definizione (art.2, c.1, lett.m, TUSSL), come “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”.
Si scopriamo trattarsi di un’attività di competenza medica, su cui parrebbe ragionevole dovesse, da ultimo, decidere il MC, e non altri (DdL – RSPP): sarebbe quanto mai curioso che questi fosse coinvolto solo a valle della decisione, potendosi trovare così nella condizione di dover provvedere alla sorveglianza sanitaria, non potendo tuttavia individuare alcun “atto medico” appropriato. In tal caso il MC dovrebbe effettuare… cosa?
Ulteriori spunti si rinvengono all’art.25, c.1, lett.b), che stabilisce come il MC “programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’art.41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati”. Ancora una volta appare singolare che non rientri nella programmazione della sorveglianza sanitaria proprio la decisione sulla sua necessità, riducendone il senso alla mera calendarizzazione.
Il successivo art.41 definisce contenuti e modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria.
Riconosciamo così tre indizi che potranno contribuire a una proposta di soluzione:
1) la sorveglianza sanitaria è un insieme di atti medici per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
2) il MC deve tenere conto degli indirizzi scientifici più avanzati;
3) il MC, più che altre figure con differenti percorsi formativi e professionali, è il detentore del sapere pertinente alla decisione.
E dobbiamo rilevare, infine, che l’art.41 resta immodificato, rendendo la novazione potenzialmente inefficace: il c.1, lett.a) recita ancora “nei casi previsti dalla normativa vigente”. Una maggiore precisione poteva giovare, almeno in termini di stile.
Ricostruzione del quadro della sorveglianza sanitaria alla luce della novella Onde evitare di scadere in considerazioni del tutto generiche, è opportuno ricostruire i casi in cui la sorveglianza sanitaria è obbligatoria, ovvero perché consegue alla VdR, individuando ipotesi che potrebbero rientrare nella nuova casistica .
Diverse ipotesi di sorveglianza sanitaria che richiederebbe la nomina del MC.
Obbligatoria
– Movimentazione manuale dei carichi
– Videoterminali
Agenti fisici:
– rumore
– vibrazioni
– radiazioni ottiche artificiali
– campi elettromagnetici
– Agenti chimici pericolosi
– Agenti cancerogeni e mutageni
– Amianto
– Agenti biologici
– Ferite da puntura e taglio
Consentita solo nei casi previsti
Alcoldipendenza[
Tossico-dipendenza
Conseguente alla VdR (esempi)
– Sovraccarico biomeccanico arto superiore
– Posture incongrue
– Lavori in quota
– Lavori in ambienti confinati
– Lavori subacquei
– Microclima “severo”
– Stress lavoro correlato
Ci limitiamo ad approfondire, a titolo esemplificativo, due casi.
Per il sovraccarico biomeccanico sono disponibili documenti ISO[10] ed evidenze scientifiche[11].
Per lo SLC un documento del Coordinamento Tecnico Interregionale[12] ipotizzava la possibilità di sorveglianza sanitaria per individuare sintomi e/o franche patologie (es. disturbo dell’adattamento lavorativo) “quando, al termine dell’intero percorso […] (valutazione preliminare, azioni correttive, valutazione approfondita, ulteriori misure di miglioramento) permane una condizione ineliminabile di stress potenzialmente dannosa”.
Il tema della differenza necessita di un aggiornamento costante. Si rendono pertanto necessarie azioni di informazione e formazione sia per i lavoratori e le lavoratrici che per tutte quelle figure che si occupano di sicurezza sul lavoro. IL T.U. abolisce la neutralità del lavoratore. Il lavoratore non è un concetto astratto ma è un individuo ben definito, di età, genere, nazionalità, .. diverse e di questo una valutazione dei rischi, compresi quelli connessi allo stress lavoro-correlato, per essere effettuata in modo adeguato deve tenere conto. Anche se è in forte aumento il numero delle donne occupate il mondo del lavoro è declinato al maschile. Finora le problematiche legate alla differenza tra uomini e donne sono state trascurate.
L’attenzione alle lavoratrici era circoscritta alla sola maternità, prevedendo misure di tutela particolare rivolte alle donne in gravidanza e in allattamento di altri aspetti della vita biologica femminile fino ad ora non si era tenuto conto: il ciclo mestruale, la fertilità, la menopausa. Anche l’organizzazione del lavoro, gli spazi, gli orari, gli utensili, le attrezzature sono pensate per un mondo maschile. I dati tossicologici su cui sono stati fissati i limiti di esposizione a sostanze potenzialmente nocive provengono da studi su individui di sesso maschile, quando è provato che uomini e donne rispondono in modo di verso anche quando impiegati nello steso settore. Per quanto riguarda poi i rischi psicosociali e i rischi emergenti le donne sono molo più esposte a sindrome da stress.
Le donne sono costantemente sottoposte a stress da multiruolo, legato al triplo lavoro di professionista madre e casalinga, alla difficoltà di conciliazione, alla insoddisfazione data da un lavoro in cui manca il riconoscimento delle capacità e l’avanzamento di carriera; per non parlare dello stress causato da discriminazione, violenza fisica e psicologica, mobbing. Per tutte queste ragioni le donne si ammalano di più e patologie quali la depressione sono in aumento esponenziale. il cardine centrale è sicuramente rappresentato dall'introduzione della “tipicità” dei lavoratori, nel nuovo modello di valutazione del rischio. Per la prima volta in linea con le priorità del programma europeo, si coniuga la valutazione dei diversi rischi, potenzialmente esistenti in ambiente di lavoro, con le specificità delle lavoratrici e dei lavoratori, tenendo conto delle variabili relative alla tipicità della popolazione lavorativa. Oltre a considerare la componente “età” delle lavoratrici e dei lavoratori, il nuovo articolato legislativo prevede che si consideri le potenziali influenze dello “stress lavoro correlato”, della “provenienza da altri Paesi” e della “differenza di genere”. L'introduzione esplicita della componente relativa alla “differenza di genere”, rappresenta sicuramente una spinta di grande valore non solo sul piano culturale, ma senza dubbio per la ricerca e gli studi sul tema. Divenendo un obbligo specifico il tener conto dell'influenza della componente di genere nell’analisi e valutazione dei rischi, le diverse discipline scientifiche devono intensificare le ricerche e gli studi, giungendo ad integrare, sviluppare ed aggiornare le informazioni e i dati limitati a disposizione.
L'attenzione utilizzata dal legislatore nel richiamare puntualmente nella valutazione dei rischi l'ottica della “differenza di genere” – superando la mera attenzione al solo mondo del femminile in ambiente di lavoro per il periodo circoscritto della maternità (riferito al quale se ne conferma, comunque, nel nuovo testo legislativo la piena tutela) – non solo pone in evidenza e concretezza la valorizzazione e specificità, in ambiente di lavoro, dei due sessi durante tutto l'arco della vita lavorativa, ma rafforza di riflesso anche un'attenzione alla tutela specifica del genere maschile che, sotto l'insegna della prevenzione a carattere “neutro” è andata perdendosi negli anni, rischiando una sotto-valutazione in alcuni casi anche potenzialmente generatrice di specifici rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, ma senza dubbio sul piano degli studi e della ricerca di forme nuove e sempre più adeguate di tutela.
Le conoscenze in nostro possesso ci permettono già di poter attuare una adeguata e puntuale analisi dei rischi in ciascun ambito lavorativo che vada a garantire un significativo livello di protezione psico-fisica delle lavoratrici, per tutto l’arco della loro vita lavorativa, che garantendo la piena tutela, tenda al raggiungimento di uno stato di benessere sul luogo di lavoro. Pur conoscendo le cause scatenanti le condizioni di disturbo e danno in ambito lavorativo, è comunque ancora oggi più diffusa la conoscenza delle patologie che delle fonti di rischio, per una disattenzione all’analisi e valutazione dei rischi accurata e specifica per genere, e una carente e poco diffusa attività informativa volta al promuovere, un’azione costante di auto-tutela e prevenzione da parte delle stesse lavoratrici e lavoratori nei riguardi delle fonti di rischio. Tra le più frequenti patologie oggi sofferte si registrano: la sindrome del tunnel carpale; la tendinite; l’epicondiliti (dolore al gomito); le periartriti, gli avvelenamenti da sostanze chimiche, i danni da agenti cancerogeni e le lesioni dorso-lombari. Sul piano regolamentare, una risposta significativa e grande rilevanza merita la novità introdotta dal legislatore con il d.lgs.81/2008, nell'aver previsto che il processo di valutazione dei rischi debba obbligatoriamente tenere conto di diversi elementi legati alla tipicità dei soggetti tra cui, in particolare, le specificità rappresentate dalla differenze di genere.
Tale valutazione è mirata a cogliere le fonti di rischio ambientale di lavoro,rumore,agenti chimici, biologici, movimentazioni di carichi, videoterminali, vibrazioni, ma anche la relazione tra il tipo di lavoro, l’ambiente in cui si svolge e le caratteristiche tipiche delle lavoratrici e dei lavoratori presenti nelle diverse popolazioni lavorative, tenendo conto di cinque fondamentali fattori : età, genere, stress lavoro-correlato,provenienza da altri paesi, tipologia contrattuale La vera sfida che si è aperta è quella di rendere tutte queste innovazioni di garanzia, reali interventi posti in essere in tutte le realtà lavorative a tutela di ogni lavoratrice e lavoratore senza alcuna distinzione, ritardo o, mancanza di valutazione
Il reale oggetto della prevenzione, ciò che deve essere scongiurato attraverso la VdR e le misure conseguentemente stabilite, è il danno alla salute, così che non abbia a manifestarsi, o se ne riduca al minimo la probabilità: per gli infortuni il caso più evidente sono le lesioni (/morte) per caduta dall’alto; per le tecnopatie si possono indicare come esempio le malattie da sovraccarico biomeccanico dell’arto superiore.
Diversamente ci si troverebbe sul terreno dei reati di evento (artt. 589 e 590 c.p.), che rappresentano il fallimento della prevenzione, secondo il modello giurisprudenziale dell’evento prevedibile, prevenibile ed evitabile in concreto (da quel determinato agente, o garante)[13]; ed infatti nel processo penale il ragionamento muove dall’evento in concreto, che non sempre la VdR ha considerato e formalizzato nel DVR. Sarà allora proprio il criterio dell’individuazione dei danni il primum movens per l’attivazione della sorveglianza sanitaria nei rischi “non normati”.
Il secondo criterio è probabilistico, organico al concetto di rischio: non si deve trattare di ipotesi remote, meramente eventuali, ma la probabilità di concretizzazione del rischio deve essere apprezzabile (anche senza puntuale quantificazione); in altre parole, secondo l’evidenza scientifica o l’esperienza in quel contesto (o altri simili) si verificano infortuni o tecnopatie di tale specie.
Altro criterio, che siano caratterizzate condizioni di cui il lavoratore potrebbe essere portatore, persino a sua insaputa, che aumentano la probabilità che l’evento dannoso si realizzi: si pensi ai disturbi dell’equilibrio per i lavori in quota. La diagnosi non può implicare l’esecuzione di esami complessi da parte del MC, fatta salva la possibilità di ricorrere a consulenze ed accertamenti specialistici.
Nel caso potrebbe essere proposto come buona pratica il richiamo ai documenti nel DVR, a giustificazione della “necessità”; a maggior ragione, in assenza di documenti specifici sarà necessario dettagliare finalità e metodi della sorveglianza sanitaria che si intende attivare .
Il mondo del lavoro è in costante mutamento, le innovazioni e gli sviluppi tecnologici sono stati e sono tuttora fattori chiave del cambiamento delle professioni e delle mansioni lavorative, lo sviluppo delle tecnologie ha favorito un enorme aumento della disponibilità e delle applicazioni basate sull’IA.Inoltre, la comparsa e il rapido sviluppo di nuove tecnologie, come i sistemi robotici in grado di interagire strettamente con gli esseri umani, hanno comportato la ripresa del dibattito sulle potenzialità di automazione di professioni e mansioni e sulle loro conseguenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro.Ciò nonostante, i sistemi basati sull’IA e la robotica avanzata potrebbero determinare un cambiamento qualitativo delle opportunità e delle sfide in questo ambito o addirittura dar luogo a rischi completamente nuovi.La gamma dei tipi di robot si è ampliata e le nuove tecnologie hanno consentito di creare tipi di robot collaborativi e intelligenti, i cosiddetti cobot, che diventeranno una presenza familiare negli ambienti di lavoro, poiché sensori altamente sviluppati consentono la collaborazione tra persone e robot.La robotica ci consente di evitare che i lavoratori si trovino in situazioni pericolose, di migliorare la qualità del lavoro affidando compiti ripetitivi a macchine veloci, accurate e instancabili e agevolare l’accesso al lavoro di molte persone che ne sono attualmente escluse, per esempio aiutando i disabili o i lavoratori anziani sul luogo di lavoro.
Tuttavia, il numero crescente di robot mobili e intelligenti negli ambienti lavorativi può aumentare il rischio di incidenti, poiché il contatto diretto con i robot o le apparecchiature utilizzate da questi ultimi potrebbero causare lesioni.Malgrado gli sforzi compiuti per tenere conto di tutti gli scenari possibili nella progettazione, i cobot intelligenti possono comportarsi in modo imprevisto, poiché apprendono costantemente.I lavoratori che devono adeguarsi al ritmo e al livello di lavoro di un cobot intelligente potrebbero trovarsi pesantemente sotto pressione, con possibili effetti negativi per la loro sicurezza e la loro salute.