Lavoratrici e lavoratori fragili e COVID è importante sapere che
Alessandra Servidori
Speciale : lavoratrici e lavoratori fragili
Con le norme sanitarie che si susseguono ripetutamente a causa della pandemia è bene chiarire, possibilmente e alle condizioni date, a chi sono rivolti particolari adempimenti :
I lavoratori fragili sono le lavoratrici e i lavoratori ritenuti particolarmente a rischio, durante l’attuale situazione dovuta all’emergenza sanitaria da Covid-19, per specifiche patologie. In particolare,le e i lavoratori a rischio considerati lavoratrici e lavoratori i fragili durante l’emergenza Covid 19 sono:
- Le e i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;
- Le i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.
I ministeri hanno individuato con specifiche considerazioni l’identificazione delle “Situazioni di fragilità” rilevate dal Protocollo condiviso del 24 aprile 2020, da parte del medico competente (che ha assunto una nuova centralità durante l’emergenza covid-19): fra i criteri c’era l’età e la presenza di co-morbilità con alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) tali da caratterizzare una condizione di maggiore rischio (ai sensi del Documento del Comitato tecnico Scientifico n.630/2020)-Dati ancora più consolidati, diffusi dall’istituto Superiore di Sanità e dalle cartelle sanitarie dei pazienti deceduti, hanno messo in evidenza però che “il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico”.In tal senso l’età non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità (altrimenti non si renderebbe a necessaria la valutazione medica per accertare la condizione di fragilità) e si esclude quindi l’automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità e con la Circolare congiunta n.13 del 04/09/2020 Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della salute sulla sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro, in relazione al contenimento del rischio di contagio da SARS-CoV-2 con particolare riguardo alle lavoratrici e ai lavoratori fragili,hanno chiarito in parte la materia.
L’articolo 9 del decreto legge 105/2021 ( «Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità»), allunga fino al 31 ottobre 2021 le speciali tutele previste dalla precedente legislazione emergenziale in favore dei lavoratori fragili, esclusa però la tutela di malattia Covid con il riconoscimento della assimilazione dell’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero. La norma specifica, conferma e aggiorna le misure già previste dall’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del Dl Cura Italia (18/2020, convertito dalla legge 27/2020, e successivi provvedimenti di riferimento) in favore delle evidenziate categorie di dipendenti pubblici e privati, prevedendone l’applicazione dal 1° luglio 2021. È stato così coperto il “vuoto di normativa” che si era creato come conseguenza di leggi che si sono susseguite con reiterazioni continue o proroghe di precedenti provvedimenti, consentendo l’applicazione delle tutele anche per il periodo antecedente all’entrata in vigore del Dl 105/2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 175 del 23 luglio 2021. La precedente proroga era infatti scaduta il 30 giugno 2021, lasciando così scoperto il periodo compreso dal 1° al 23 luglio, ora dunque espressamente salvaguardato dall’articolo 9, comma 3, del Dl 105/2021, che consente l’applicazione delle tutele nella versione aggiornata dallo stesso decreto. Ai lavoratori fragili è consentito svolgere la prestazione in modalità di lavoro agile fino al 31 ottobre 2021, anche con l’adibizione a una diversa mansione, compresa nella stessa categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto. Per i soggetti che non possono lavorare da remoto, il periodo di assenza dal lavoro – laddove consentito – non è coperto da alcuna prestazione previdenziale e/o assistenziale di sostegno. Non è stata invece prorogata la possibilità di assenza per malattia, equiparata al ricovero ospedaliero, con il relativo trattamento economico, e con il beneficio dell’esclusione dal calcolo del comporto. I lavoratori cosiddetti “fragili”, cioè quelli che per determinate condizioni di salute, devono ridurre le probabilità di contagio dal virus Covid-19, hanno una particolare tutela, introdotta a suo tempo dai primi interventi legislativi emergenziali e, dunque, confermata nelle norme di particolare attenzione che si sono susseguite dal marzo 2020 a oggi, ovvero dal decreto Cura Italia al Dl 105/2021, in vigore dal 23 luglio scorso. I lavoratori e le lavoratrici fragili sono una categoria di lavoratori (che potrebbe definirsi anche aperta, considerata la terminologia della legge e il riferimento alle condizioni di immunodepressione) da considerare particolarmente a rischio in caso di contagio dal virus Sars-Covid 19, i quali, necessitano di particolari forme di tutela, nella logica di un allineamento con i lavoratori comuni e allo scopo di eliminare una gap di protezione.
Ad oggi 17 Settembre2021 la linea seguita dal premier Draghi e appoggiata dai ministri Speranza (Salute) e Brunetta (Pa) è passata in Consiglio dei Ministri e dunque si punta tutto sui vaccini e quindi sul green pass e non agevolando invece l’accesso ai test per eludere così le vaccinazioni rallentandole. Il governo come nel metodo” Draghiano “ è venuto incontro ad alcune richieste: innanzitutto diventerà più stringente l’accordo che è stato siglato questa estate dalla struttura commissariale guidata da Paolo Figliuolo con le associazioni che rappresentano le farmacie italiane. Un accordo che ha previsto già da agosto un costo massimo di 15 euro per i test antigenici rapidi che scendono a 8 euro per quelli eseguiti dai ragazzi under 18. Prezzi questi già praticati da molte farmacie, ma non da tutte sempre in modo così capillare. Dunque sarà una disciplina più stringente con multe da mille a 10mila euro per le farmacie che non praticheranno questi prezzi e la possibilità per i prefetti di «disporre la chiusura dell’attività per una durata non superiore a cinque giorni». L’accordo con le farmacie per tenere bassi i prezzi dei tamponi rapidi con il nuovo decreto i prezzi calmierati per i test in farmaci saranno validi fino al prossimo dicembre e cioè fino alla fine dello stato di emergenza. Lo stesso decreto potenzia anche il Fondo - al momento di 10 milioni - che garantisce tamponi gratuiti per i fragili e disabili che non possono effettuare la vaccinazione «a causa di patologie ostative certificate» e per tutti quei «soggetti - si legge nella bozza di decreto - esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla circolare del ministero della Salute». Infine vi è l’estensione della durata del tampone molecolare (anche salivare) ai fini del green pass: sarà infatti portato da 48 ore a 72 ore ,la validità del test «antigenico rapido di 72 ore dall'esecuzione del test molecolare”.
Ancora incertezze abbastanza gravi per le e i lavoratori fragili riguardano la questione della tutela nei limiti di 180 giorni nell’anno solare e gli impiegati dell’industria che sono sempre esclusi dalla tutela della malattia per assenza da quarantena. In attesa di conoscere le concrete intenzioni del Governo per ripristinare la tutela della malattia ai lavoratori assenti per quarantena e ai lavoratori fragili che non possono rendere la prestazione in smart working, sono queste due interpretazioni restrittive adottate dall’Inps durante il periodo emergenziale che pongono ulteriori problemi applicativi che vanno oltre la mancata copertura finanziaria delle norme. La regola generale è che l’indennità di malattia è normalmente a carico dell’Inps per un massimo di 180 giorni in ciascun anno solare e con esclusione di alcune categorie di lavoratori come impiegati industria, quadri e dirigenti. L’articolo 26 del Dl 18/2020 ha stabilito, invece, che il periodo trascorso in quarantena «dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto». Quindi, la norma non ha esteso le regole ordinarie della malattia ai casi di quarantena, ma ha stabilito una nuova tutela equiparandola solo sul piano economico all’indennità di malattia. Analogamente, le disposizioni ordinarie stabiliscono che la tutela dell’Inps è riconosciuta in ogni caso entro il limite di 180 giorni nell’anno solare. L’articolo 26, invece, ha stabilito tempo per tempo il periodo di tutela cui fare riferimento nei limiti della copertura finanziaria. Anche la relazione tecnica del decreto 18 sembra andare verso questa direzione stabilendo che le nuove tutele sono «in deroga alle disposizioni vigenti». Nel quantificare la spesa il legislatore fa un calcolo che prescinde dalle qualifiche contrattuali ma è connesso al numero dei contagi e ai potenziali contatti avuti da ciascuno di essi. A fronte di questo quadro normativo che appare sufficientemente chiaro, l’Inps ha adottato un’interpretazione molto restrittiva con il messaggio 2584/2020, poi con i messaggi 4157/2020 e 171/2021. Inps afferma che «Nulla è invece innovato... per quanto attiene alla tutela previdenziale, compresi i limiti temporalmente posti dal legislatore per le diverse categorie di lavoratori (lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato, operai agricoli a tempo determinato, lavoratori dello spettacolo, lavoratori marittimi eccetera)». In altri termini, secondo l’Inps tutti i limiti delle regole ordinarie si applicano anche alle tutele emergenziali previsti per la quarantena e per i lavoratori fragili e questo nonostante le due disposizioni agiscono proprio in deroga alla normativa vigente.
E’ importante sapere che : Alle lavoratrici e ai lavoratori fragili è consentito di svolgere la prestazione in modalità di lavoro agile fino al 31 ottobre 2021, anche essendo adibiti a una diversa mansione, compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. Per i soggetti che non possono lavorare da remoto, il periodo di assenza dal lavoro – laddove consentito – non sarà più coperto da alcuna prestazione previdenziale e/o assistenziale di sostegno. Non è stata prorogata la possibilità di assenza per malattia, con il trattamento economico e con il beneficio dell’esclusione dal calcolo del comporto. Prosegue comunque fino al 31 dicembre l’obbligo, per i datori di lavoro pubblici e privati, di effettuare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei dipendenti maggiormente esposti al rischio di contagio da Coronavirus in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia Covid-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le lavoratrici e I lavoratori assenti per malattia hanno diritto alla conservazione del posto per un periodo stabilito dai contratti collettivi, durante il quale non possono essere licenziati. Rientrano nel calcolo del comporto tutte le assenze per malattia Covid 19, non essendo allo stato prevista alcuna possibilità di esclusione dal calcolo, cosa che invece avveniva per i lavoratori in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria, finché la quarantena era considerata malattia. Una lavoratrice ,un lavoratore ammalato di Covid-19 vede le sue assenze computate nel periodo di comporto. Un lavoratore in stato di sospensione o in stato di accertamenti, come nel caso della quarantena, finora è stato più tutelato di quello assente per malattia, nonostante fosse sano e nel pieno della salute ma assoggettato semplicemente a una misura di cautela e di contenimento. La situazione che ne conseguiva provocava una disparità di trattamento, che appare in violazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione. La condizione di immunodepressione, o immunodeficienza, è la situazione medica in cui il sistema immunitario di un individuo funziona meno efficacemente del normale o non funziona affatto. Sono a rischio di immunodeficienza (o immunodepressione) tutti i soggetti con una storia familiare di immunodepressione primaria, in quanto le condizioni responsabili di questo tipo di immunodepressione sono generalmente ereditabili. Sono poi a rischio di immunodepressione: coloro che, per motivi diversi, sono venuti a contatto con i fluidi corporei di un malato di Aids e hanno sviluppato la stessa patologia infettiva; coloro che, a causa di un tumore, della rottura della milza, di un’infezione o altro hanno subito l’asportazione della milza; gli anziani; coloro che, per mancanza di disponibilità o per altri motivi, non assumono un quantitativo adeguato di proteine; coloro che non dormono un numero adeguato di ore, durante la notte; coloro che, a causa di un tumore, devono sottoporsi a chemioterapia.