E' prevista la concessione di altre 12 settimane dei trattamenti di CIG Ordinaria e in deroga nonchè di assegno ordinario previsti in conseguenza dell'emergenza Covid-19. Tali settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:
- l'1 gennaio e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di CIG Ordinaria;
- l'1 gennaio e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di CIG in deroga.
Le 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19.
I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del Decreto Ristori collocati, anche parzialmente, in periodi successivi all'1 gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane aggiuntive previste.
Con il comma 304 è concesso un ulteriore periodo di 90 giorni di trattamento di integrazione salariale nel periodo compreso tra l'1 gennaio e il 30 giugno 2021 per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato.
Ai sensi del comma 305, tutti ibenefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e, in ogni caso, in forza all'1 gennaio 2021 (data di entrata in vigore della presente Legge).
Infine, il comma 306, riconosce ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021. L'esonero è attribuito nei limiti di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.
Viene quindi confermato l'esonero originariamente introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 104/2020.
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