DONNE E PENSIONI : LE RIFORME E LA CORRETTA INFORMAZIONE
In questi giorni la stampa ha diffuso la notizia di un possibile prossimo sblocco – tramite una circolare interpretativa dell’Inps - di quella che è stata chiamata ‘’l’opzione donna’’ in materia di pensioni. In realtà c’è ben poco di nuovo. Nella riforma Maroni (legge n. 243 del 2004) a fronte di un inasprimento del requisito anagrafico (il c.d. scalone) venne concesso, in via sperimentale e fino a tutto il 2015 alle lavoratrici (dipendenti pubbliche o private e autonome) di optare per l’andata in quiescenza a 57 anni (58 se autonome) di età e 35 di contributi, a condizione che il relativo trattamento fosse interamente liquidato sulla base delle sole regole del calcolo contributivo. La norma – comportando, per via del meccanismo di calcolo, una penalizzazione economica intorno al 15-20% (in taluni casi anche superiore) - è rimasta ‘’in sonno’’ per anni, fino a quando non è divenuta un’opzione appetibile dopo l’accelerazione impressa dalla legge Fornero all’età pensionabile di vecchiaia e anticipata.
Ad utilizzarla, nel decennio in cui è rimasta in vigore, fino ad ora sono state circa 18mila lavoratrici; e pare che ci siano oltre 8mila domande (qualcuno parla addirittura di 13mila) in attesa di poter avvalersene se finisse per passare un’interpretazione diversa e più favorevole di quella fino ad ora sostenuta dall’Inps su input dei ministeri vigilanti. In sostanza, il problema è il seguente: per spiegarlo occorre compiere – come si dice – un passo indietro. Negli anni successivi , la norma Maroni non è mai stata messa in discussione dalle nuove leggi intervenute in tema di pensioni, salvo prevedere, al momento della loro entrata in vigore, l’applicazione ai requisiti previsti dell’aggancio automatico all’incremento dell’attesa di vita (il che comporta l’aggiunta di qualche mese al requisito dei 57 e dei 58 anni) e dalla previsione della c.d. finestra ovvero di un arco temporale (un anno per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per quelle autonome) da trascorrere, dopo aver maturato i requisiti, prima di poter avvedere al trattamento pensionistico. Ecco allora il punto: entro la scadenza prevista della fine del 2015 (quando l’opzione cesserà salvo proroghe) per potersi avvalere della prerogativa del pensionamento anticipato basta aver maturato i requisiti (57 o 58 anni di età + 35 di contributi) oppure è necessario anche aver completato l’arco temporale della c.d. finestra (un anno per le dipendenti, 18 mesi per le lavoratrici autonome) ? Le diverse conseguenze sono evidenti: nel primo caso il 2015 sarebbe un anno a disposizione per quante, entro il 31 dicembre matureranno i requisiti (anche dovranno attendere il trascorrere del tempo della finestra per poter accedere al pensionamento). Se invece venisse confermata l’interpretazione fino ad ora vigente (e cioè che entro il 31 dicembre 2015 dovesse essere completata sia la partita dei requisiti, sia quella della finestra) la partita sarebbe già chiusa: il 30 novembre scorso per le dipendenti addirittura il 31 maggio 2014 per le autonome. All’anno e ai 18 mesi di finestra va aggiunto, infatti, che la domanda deve essere presentata il mese precedente. L’Istituto è da tempo orientato a dare l’interpretazione più favorevole, ma l’onnipotente Ragioneria generale dello Stato fino ad ora è stata di parere contrario e chiede comunque la copertura.
Alessandra Servidori
3 dicembre 2014