Abilitazione scientifica nazionale e disabilità
Abilitazione Scientifica Nazionale e disabilità: inquadramento giuridico e proposta normativa di adeguamento sistemico.
FAC di Francesco Alberto Comellini*
Il sistema di reclutamento universitario italiano, disciplinato dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, e imperniato sulla procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN), si fonda su criteri standardizzati di valutazione della produzione scientifica, applicati in maniera uniforme, indipendentemente dalle condizioni soggettive dei candidati. Tale assetto non contempla, allo stato attuale, misure volte a compensare gli effetti di discontinuità accademiche determinate da situazioni di disabilità o di impegno in attività di cura familiare prolungata e gravosa.
Questa rigidità valutativa determina, nei fatti, un effetto discriminatorio indiretto, in contrasto con i principi di uguaglianza sostanziale, di non discriminazione e di inclusione, sanciti dagli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione. Tali principi sono rafforzati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, che con la sentenza n. 275 del 2016 ha riaffermato la preminenza dei diritti incomprimibili delle persone con disabilità, anche in presenza di vincoli organizzativi e finanziari. Sul piano sovranazionale, il diritto all’accomodamento ragionevole trova esplicito riconoscimento nell’art. 2 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18) e nell’art. 5 della Direttiva 2000/78/CE, entrambe fonti vincolanti ai sensi dell’art. 117, comma 1, della Costituzione.
L’istituto dell’accomodamento ragionevole, elaborato originariamente in ambito internazionale, è stato progressivamente recepito nel diritto italiano, dapprima in forma indiretta nel contesto lavoristico e antidiscriminatorio (D.lgs. 216/2003, attuativo della Direttiva 2000/78/CE, e L. 67/2006), poi attraverso la giurisprudenza costituzionale e amministrativa, e infine mediante una compiuta codificazione normativa ad opera dell’art. 17 del D.lgs. 3 maggio 2024, n. 62. Quest’ultimo ha introdotto il nuovo art. 5-bis nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, stabilendo che l’accomodamento ragionevole è costituito dall’“insieme delle misure e degli adattamenti, anche organizzativi, che possono essere richiesti alle amministrazioni pubbliche, ai concessionari di pubblico servizio e ai soggetti privati, anche in qualità di datori di lavoro, per garantire i diritti della persona con disabilità, qualora il rispetto della disciplina generale non risulti sufficiente a tal fine”. Si tratta, dunque, di un principio generale, pienamente operante anche in ambito accademico e selettivo, laddove l’uniformità procedurale rischi di compromettere l’equità sostanziale.
In questo contesto si colloca la proposta di modifica dell’articolo 16 della legge n. 240/2010, mediante l’introduzione di un nuovo comma 9-bis, che riconosca esplicitamente il diritto a misure di accomodamento ragionevole nell’ambito della procedura ASN per le persone con disabilità e per i caregiver familiari. Le misure proposte, calibrate in modo proporzionato e non lesive del merito, introducono esplicitamente forme compensative per i soggetti in condizione di disabilità o di cura gravosa. In particolare, ai candidati con disabilità documentata (ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104) o con patologie invalidanti, nonché ai soggetti che abbiano svolto attività di caregiver familiare, o che tale attività sia ancora in essere alla data di indizione della procedura selettiva, per un periodo continuativo o frazionato pari almeno alla metà dell’intervallo massimo di osservazione previsto dal regolamento ministeriale per la valutazione scientifica, è riconosciuto il diritto di richiedere, a titolo di accomodamento ragionevole, l’incremento fino a un terzo dei limiti temporali massimi ordinariamente previsti per la valutazione della produzione scientifica, ove ciò risulti necessario per compensare le oggettive discontinuità derivanti dalla condizione di disabilità o dall’attività documentata di cura. Tali soggetti possono inoltre accedere, in via compensativa, a una valutazione qualitativa dei prodotti scientifici, anche in presenza di valori-soglia inferiori ai parametri quantitativi standardizzati.
Tali misure si pongono anche in coerenza con i principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa, che ha più volte ribadito l’esigenza di una valutazione analitica e motivata dei percorsi scientifici individuali (TAR Lazio, n. 8494/2019), e la possibilità per le commissioni di adottare criteri differenziati, anche più selettivi o adattati, nel rispetto delle cornici regolamentari (TAR Lazio, n. 3972/2016). In questa prospettiva, l’introduzione normativa di accomodamenti ragionevoli per candidati che abbiano affrontato o siano in condizioni di disabilità o di cura gravosa non rappresenta una deroga ma una attuazione del principio di equità sostanziale, che trova ulteriore legittimazione nel dovere di assicurare un giudizio individualizzato e imparziale. Inoltre, la previsione di figure tecniche a supporto delle commissioni nei casi di disabilità documentata è coerente con la necessità, più volte affermata in sede giurisdizionale, di garantire che i membri delle commissioni dispongano di competenze pertinenti e funzionali alla corretta comprensione del percorso scientifico del candidato.
La proposta si inserisce, inoltre, nel solco tracciato dall’art. 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina le modalità di accesso al pubblico impiego da parte delle persone con disabilità, imponendo la valutazione delle abilità residue nelle procedure concorsuali, al fine di assicurare condizioni di parità tra i candidati. Analogamente, l’estensione controllata dei limiti temporali e l’introduzione di criteri valutativi personalizzati nelle procedure ASN mirano a garantire pari opportunità effettive, in coerenza con il principio di uguaglianza sostanziale. Si tratta di un allineamento sistemico volto ad assicurare che le procedure selettive pubbliche, anche nel settore universitario, non siano strutturalmente ostative alla partecipazione di soggetti in condizione di svantaggio, come affermato anche nella più recente giurisprudenza amministrativa.
Tali misure trovano legittimazione anche nel sistema vigente di valutazione ASN, che prevede differenti orizzonti temporali per gli indicatori bibliometrici e non bibliometrici (da 5 a 15 anni), in base alla fascia accademica e al tipo di parametro. L’intervento legislativo proposto, quindi, non altera il modello valutativo, ma lo integra con una clausola compensativa a tutela di condizioni oggettive di svantaggio, in linea con il principio di eguaglianza sostanziale.
In aggiunta, la proposta prevede il supporto di un referente per l’accessibilità e la non discriminazione, quale figura tecnica di garanzia incaricata di agevolare l’applicazione degli accomodamenti ragionevoli, assicurare il rispetto dei diritti procedurali dei candidati e vigilare sulla conformità delle procedure ai principi di parità. Tale figura non incide sui profili scientifici della valutazione, ma svolge una funzione di raccordo e assistenza. La sua individuazione è demandata a criteri definiti con decreto ministeriale, previa consultazione dell’Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità e delle Associazioni di categoria per la tutela delle persone con disabilità e dei loro caregiver familiari, comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Esse si inseriscono in una riflessione più ampia, emersa anche nel corso delle audizioni parlamentari, svolte nelle precedenti legislatura, in sede di discussione sulla riforma del reclutamento universitario, secondo cui le scelte fondamentali relative all’accesso alla docenza universitaria dovrebbero essere definite dalla legge, in coerenza con l’art. 33, comma 6, della Costituzione, e non rimesse alla completa autonomia regolamentare degli atenei o a discipline secondarie di fonte amministrativa. Questo orientamento si fonda sull’esigenza di assicurare uniformità, trasparenza e imparzialità delle procedure, evitando disparità di trattamento e garantendo il rispetto dei diritti soggettivi coinvolti. Alla luce di tale principio, l’introduzione legislativa di misure di accomodamento ragionevole nel sistema ASN – attualmente regolato da atti ministeriali di natura tecnico-regolamentare – risulta coerente con l’impianto costituzionale e rafforza la legalità sostanziale del sistema, vincolando anche le successive fasi applicative e valutative.
Un ulteriore elemento di rafforzamento della proposta normativa consiste nell’integrazione delle commissioni giudicatrici ASN con professionalità esperte in materia di disabilità, inclusione e fragilità sociali, laddove siano presenti situazioni documentate che ne giustifichino il coinvolgimento. Tale integrazione, di natura tecnica e consultiva, rappresenta una garanzia di imparzialità e adeguatezza valutativa, in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e con le best practices internazionali.
L’introduzione di misure strutturate di accomodamento ragionevole nelle procedure di abilitazione scientifica nazionale si configura dunque come un adeguamento necessario dell’ordinamento a principi già immanenti nella Costituzione e nelle fonti sovranazionali vincolanti per lo Stato. Tali misure non sono eccezioni né deroghe tollerate, ma componenti essenziali di un sistema di valutazione equo, fondato sul riconoscimento della diversità delle condizioni individuali e sull’obbligo giuridico di rimuovere gli ostacoli che impediscono l’effettiva parità nell’accesso alla funzione docente. La valorizzazione delle carriere accademiche non può prescindere da strumenti che, nel rispetto del merito, riconoscano il valore del percorso e delle circostanze, e garantiscano l’equilibrio tra uniformità procedurale e giustizia sostanziale. In tal senso, l’accomodamento ragionevole cessa di essere una misura eccezionale per diventare un presidio di legalità costituzionale e di qualità istituzionale del sistema universitario.
* Componente del Comitato Tecnico Scientifico dell'Osservatorio Permanente sulla Disabilità