LA LEGGE DI BILANCIO E IL LAVORO
ALESSANDRA SERVIDORI - Novembre 2017
LEGGE DI BILANCIO Le novità per il lavoro non sono poche e bisogna conoscerle :Disegno di legge di bilancio 2018 (Atto Senato n. 2960 presentato il 29 ottobre 2017)
Fra le principali disposizioni che interessano a vario titolo la materia lavoristica, si segnalano in particolare: - Art. 8 > Riconoscimento di un credito d’imposta a tutte le imprese nella misura del 40% delle spese per attività di formazione svolte per acquisire e/o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0 (big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali), fino ad un massimo di euro 300.000 annui per ciascun beneficiario, esclusa la formazione collegata agli obblighi in materia di sicurezza e protezione dell’ambiente. - Art. 9 > Potenziamento degli Istituti Tecnici Superiori attraverso l’innalzamento delle risorse ad essi destinati in misura pari a 5 milioni di euro nell’anno 2018, 15 milioni nel 2019 e 30 milioni a decorrere dal 2020. - Art. 16 > A decorrere dal 1° gennaio 2018 e per un periodo di 36 mesi, esonero contributivo (esclusi i contributi INAIL) al 50% per 12 mesi, nel limite massimo di € 3.000, in favore dei datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato “a tutele crescenti”, soggetti che non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso datore. Per le assunzioni effettuate entro il 31.12.2018, il limite di età è fissato al compimento del trentacinquesimo anno. L’esonero spetta ai datori di lavoro che nei 6 mesi precedenti non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva. In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con esonero contributivo (o di altro lavoratore con la medesima qualifica e nella medesima unità produttiva) entro i 6 mesi successivi, si provvede alla revoca del beneficio contributivo e al recupero della parte già fruita. Nel caso di assunzione di studenti che hanno svolto presso il medesimo lavoratore attività di alternanza scuola-lavoro, o periodi di apprendistato del I e del III tipo, l’esonero contributivo spetta nella misura del 100%, fermo restando il limite massimo di 3.000 euro. - Art. 20 > Introdotto un nuovo articolo (il 24-bis) nel testo del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, concernente la possibilità, per le imprese in situazione di crisi che intendono richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, di concludere un accordo sindacale che preveda un piano di ricollocazione per i lavoratori in favore dei quali non sia “espressamente previsto il completo recupero occupazionale” all’esito dell’intervento straordinario di integrazione di salariale. In questo caso, i lavoratori interessati possono richiedere all’ANPAL, entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, l’attribuzione dell’assegno di ricollocazione, spendibile anche in costanza di trattamento di integrazione salariale, per una durata corrispondente a quella del trattamento e prorogabile di ulteriori 12 mesi, nel caso che l’intero ammontare dell’assegno non sia stato consumato entro il termine del trattamento stesso. Questi provvedimenti, se pur modesti, cercano di rispondere concretamente ai problemi sollevati dai recenti dati OCSE che mostrano come la crescita dell’occupazione in Italia si sia nell’ultimo decennio “polarizzata” attorno alle attività a bassa specializzazione e in quelle a professionalità molto elevata, in corrispondenza di una drastica riduzione della quantità di occupati nella fascia intermedia, che in Italia era la componente principale della popolazione lavorativa e ampiamente superiore alla media europea. La necessità di intercettare i fabbisogni di nuove competenze – sia tecnicospecialistiche che trasversali - e la riduzione dello iato esistente fra velocità dell’innovazione nel mercato e velocità dell’apprendimento, diventano la chiave di volta per provare oggi a gestire economicamente e socialmente la rivoluzione in atto.